CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo I›Capo III
Art. 2073
2194 / 3261Denunzia.
In vigore dal 19 apr 1942
La denunzia del contratto collettivo deve farsi almeno tre mesi prima della scadenza.
Se, avvenuta la denunzia, le associazioni professionali non hanno, un mese prima della scadenza, provveduto alla stipulazione e al deposito del nuovo contratto collettivo, ed è rimasto infruttuoso l'esperimento di conciliazione previsto nell' del codice di procedura civile, può essere adita la magistratura del lavoro per la formazione di nuove condizioni di lavoro.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2073