Art. 2072 · Deposito e pubblicazione.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo ICapo III

Art. 2072

2193 / 3261

Deposito e pubblicazione.

In vigore dal 19 apr 1942
Il deposito e la pubblicazione del contratto collettivo sono regolati dalle leggi speciali. Prima della pubblicazione l'autorità governativa deve accertare che ricorrano le condizioni richieste per la validità del contratto collettivo. La pubblicazione può essere rifiutata, se il contratto collettivo non contiene le disposizioni e le indicazioni richieste dall', salvo che le parti si siano obbligate a integrarlo con successivi patti da stipularsi entro un termine stabilito. Se i patti integrativi non sono stipulati nel termine, può essere adita la magistratura del lavoro per la formazione delle disposizioni integrative. Contro il rifiuto di pubblicazione è ammesso ricorso alla magistratura del lavoro a norma delle leggi speciali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2072