CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo IX
Art. 2043
2074 / 3000Risarcimento per fatto illecito.
In vigore dal 19 apr 1942
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2043