Art. 2043 · Risarcimento per fatto illecito.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IX

Art. 2043

2074 / 3000

Risarcimento per fatto illecito.

In vigore dal 19 apr 1942
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
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