CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo VIII
Art. 2041
2162 / 3261Azione generale di arricchimento.
In vigore dal 19 apr 1942
Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.
Qualora l'arrichimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2041