CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo VII
Art. 2037
2158 / 3261Restituzione di cosa determinata.
In vigore dal 19 apr 1942
Chi ha ricevuto indebitamente una cosa determinata è tenuto a restituirla.
Se la cosa è perita, anche per caso fortuito, chi l'ha ricevuta in mala fede è tenuto a corrisponderne il valore; se la cosa è soltanto deteriorata, colui che l'ha data può chiedere l'equivalente, oppure la restituzione e un'indennità per la diminuzione di valore.
Chi ha ricevuto la cosa in buona fede non risponde del perimento o del deterioramento di essa, ancorchè dipenda da fatto proprio, se non nei limiti del suo arricchimento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2037