CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo VII
Art. 2036
2157 / 3261Indebito soggettivo.
In vigore dal 19 apr 1942
Chi ha pagato un debito altrui, credendosi debitore in base a un errore scusabile, può ripetere ciò che ha pagato, sempre che il creditore non si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie del credito.
Chi ha ricevuto l'indebito è anche tenuto a restituire i frutti e gli interessi dal giorno del pagamento, se era in mala fede, o dal giorno della domanda, se era in buona fede.
Quando la ripetizione non è ammessa, colui che ha pagato subentra nei diritti del creditore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2036