CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo VI
Art. 2030
2151 / 3261Obbligazioni del gestore.
In vigore dal 19 apr 1942
Il gestore è soggetto alle stesse obbligazioni che deriverebbero da un mandato.
Tuttavia il giudice, in considerazione delle circostanze che hanno indotto il gestore ad assumere la gestione, può moderare il risarcimento dei danni ai quali questi sarebbe tenuto per effetto della sua colpa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2030