Art. 2028 · Obbligo di continuare la gestione.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo VI

Art. 2028

2149 / 3261

Obbligo di continuare la gestione.

In vigore dal 19 apr 1942
Chi, senza esservi obbligato, assume scientemente la gestione di un affare altrui, è tenuto a continuarla e a condurla a termine finché l'interessato non sia in grado di provvedervi da se stesso. L'obbligo di continuare la gestione sussiste anche se l'interessato muore prima che l'affare sia terminato, finché l'erede possa provvedere direttamente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2028