Art. 2023 · Trasferimento mediante girata.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo VCapo IV

Art. 2023

2144 / 3261

Trasferimento mediante girata.

In vigore dal 19 apr 1942
Salvo diverse disposizioni della legge, il titolo nominativo può essere trasferito anche mediante girata autenticata da un notaio o da un agente di cambio. La girata deve essere datata e sottoscritta dal girante e contenere l'indicazione del giratario. Se il titolo non è interamente liberato, è necessaria anche la sottoscrizione del giratario. Il trasferimento mediante girata non ha efficacia nei confronti dell'emittente fino a che non ne sia fatta annotazione nel registro. Il giratario che si dimostra possessore del titolo in base a una serie continua di girate ha diritto di ottenere l'annotazione del trasferimento nel registro dell'emittente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2023