CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo V›Capo IV
Art. 2021
2142 / 3261Legittimazione del possessore.
In vigore dal 19 apr 1942
Il possessore di un titolo nominativo è legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato per effetto dell'intestazione a suo favore contenuta nel titolo e nel registro dell'emittente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2021