CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo V›Capo III
Art. 2019
2140 / 3261Effetti dell'ammortamento.
In vigore dal 19 apr 1942
Trascorso senza opposizione il termine indicato dall', il titolo non ha più efficacia, salve le ragioni del detentore verso chi ha ottenuto l'ammortamento.
Chi ha ottenuto l'ammortamento, su presentazione del decreto e di un certificato del cancelliere del tribunale comprovante che non fu interposta opposizione, può esigere il pagamento o, qualora il titolo sia in bianco o non sia ancora scaduto, può ottenere un duplicato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2019