CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo V›Capo III
Art. 2014
2135 / 3261Girata a titolo di pegno.
In vigore dal 19 apr 1942
Se alla girata è apposta una clausola che importa costituzione di pegno, il giratario può esercitare tutti i diritti inerenti al titolo, ma la girata da lui fatta vale solo come girata per procura.
L'emittente non può opporre al giratario in garanzia le eccezioni fondate sui propri rapporti personali col girante, a meno che il giratario, ricevendo il titolo, abbia agito intenzionalmente a danno dell'emittente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2014