CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo V›Capo III
Art. 2013
2134 / 3261Girata per incasso o per procura.
In vigore dal 19 apr 1942
Se alla girata è apposta una clausola che importa conferimento di una procura per incasso, il giratario può esercitare tutti i diritti inerenti al titolo, ma non può girare il titolo, fuorchè per procura.
L'emittente può opporre al giratario per procura soltanto le eccezioni opponibili al girante.
L'efficacia della girata per procura non cessa per la morte o per la sopravvenuta incapacità del girante.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2013