CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo V›Capo III
Art. 2008
2129 / 3261Legittimazione del possessore.
In vigore dal 19 apr 1942
Il possessore di un titolo all'ordine è legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato in base a una serie continua di girate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2008