Art. 2006 · Smarrimento e sottrazione del titolo.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo VCapo II

Art. 2006

2127 / 3261

Smarrimento e sottrazione del titolo.

In vigore dal 19 apr 1942
Salvo disposizioni di leggi speciali, non è ammesso l'ammortamento dei titoli al portatore smarriti o sottratti. Tuttavia chi denunzia all'emittente lo smarrimento o la sottrazione d'un titolo al portatore e gliene fornisce la prova ha diritto alla prestazione e agli accessori della medesima, decorso il termine di prescrizione del titolo. Il debitore che esegue la prestazione a favore del possessore del titolo prima del termine suddetto è liberato, salvo che si provi che egli conoscesse il vizio del possesso del presentatore. Se i titoli smarriti o sottratti sono azioni al portatore, il denunziante può essere autorizzato dal tribunale, previa cauzione, se del caso, a esercitare i diritti inerenti alle azioni anche prima del termine di prescrizione, fino a quando i titoli noli vengano presentati da altri. È salvo, in ogni caso, l'eventuale diritto del denunziante verso il possessore del titolo.
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