CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo V›Capo II
Art. 2005
2126 / 3261Titolo deteriorato.
In vigore dal 19 apr 1942
Il possessore di un titolo deteriorato che non sia più idoneo alla circolazione, ma sia tuttora sicuramente identificabile, ha diritto di ottenere dall'emittente un titolo equivalente, verso la restituzione del primo e il rimborso delle spese.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2005