Art. 2003 · Trasferimento del titolo e legittimazione del possessore.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo VCapo II

Art. 2003

2124 / 3261

Trasferimento del titolo e legittimazione del possessore.

In vigore dal 19 apr 1942
Il trasferimento del titolo al portatore si opera con la consegna del titolo. Il possessore del titolo al portatore è legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato in base alla presentazione del titolo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2003