CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo V›Capo II
Art. 2003
2124 / 3261Trasferimento del titolo e legittimazione del possessore.
In vigore dal 19 apr 1942
Il trasferimento del titolo al portatore si opera con la consegna del titolo.
Il possessore del titolo al portatore è legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato in base alla presentazione del titolo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2003