CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo V›Capo I
Art. 2000
2121 / 3261Riunione e frazionamento dei titoli.
In vigore dal 19 apr 1942
I titoli di credito emessi in serie possono essere riuniti in un titolo multiplo, su richiesta e a spese del possessore.
I titoli di credito multipli possono essere frazionati in più titoli di taglio minore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2000