Art. 1999 · Conversione dei titoli.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo VCapo I

Art. 1999

2120 / 3261

Conversione dei titoli.

In vigore dal 19 apr 1942
I titoli di credito al portatore possono essere convertiti dall'emittente in titoli nominativi, su richiesta e a spese del possessore. Salvo il caso in cui la convertibilità sia stata espressamente esclusa dall'emittente, i titoli nominativi possono essere convertiti in titoli al portatore, su richiesta e a spese dell'intestatario che dimostri la propria identità e la propria capacità a norma del secondo comma dell'.
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