CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo V›Capo I
Art. 1999
2120 / 3261Conversione dei titoli.
In vigore dal 19 apr 1942
I titoli di credito al portatore possono essere convertiti dall'emittente in titoli nominativi, su richiesta e a spese del possessore.
Salvo il caso in cui la convertibilità sia stata espressamente esclusa dall'emittente, i titoli nominativi possono essere convertiti in titoli al portatore, su richiesta e a spese dell'intestatario che dimostri la propria identità e la propria capacità a norma del secondo comma dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1999