Art. 1991 · Cooperazione di più persone.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IV

Art. 1991

2112 / 3261

Cooperazione di più persone.

In vigore dal 19 apr 1942
Se l'azione è stata compiuta da più persone separatamente, oppure se la situazione è comune a più persone, la prestazione promessa, quando è unica, spetta a colui che per primo ne ha dato notizia al promittente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1991