Art. 1985 · Recesso del contratto.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XXVI

Art. 1985

2106 / 3261

Recesso del contratto.

In vigore dal 19 apr 1942
Il debitore può recedere dal contratto offrendo il pagamento del capitale e degli interessi a coloro con i quali ha contrattato o che hanno aderito alla cessione. Il recesso ha effetto dal giorno del pagamento. Il debitore è tenuto al rimborso delle spese di gestione.
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