CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XXVI
Art. 1977
2098 / 3261Nozione.
In vigore dal 19 apr 1942
La cessione dei beni ai creditori è il contratto col quale il debitore incarica i suoi creditori o alcuni di essi di liquidare tutte o alcune sue attività e di ripartirne tra loro il ricavato in soddisfacimento dei loro crediti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1977