CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XXV
Art. 1975
2096 / 3261Annullabilità per scoperta di documenti.
In vigore dal 19 apr 1942
La transazione che le parti hanno conclusa generalmente sopra tutti gli affari che potessero esservi tra loro non può impugnarsi per il fatto che posteriormente una di esse venga a conoscenza di documenti che le erano ignoti al tempo della transazione, salvo che questi siano stati occultati dall'altra parte.
La transazione è annullabile, quando non riguarda che un affare determinato e con documenti posteriormente scoperti si prova che una delle parti non aveva alcun diritto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1975