CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XXV
Art. 1973
2094 / 3261Annullabilità per falsità di documenti.
In vigore dal 19 apr 1942
È annullabile la transazione fatta, in tutto o in parte, sulla base di documenti che in seguito sono stati riconosciuti falsi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1973