CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XXIV
Art. 1961
2082 / 3261Obblighi del creditore, anticretico.
In vigore dal 19 apr 1942
Il creditore, se non è stato convenuto diversamente, è obbligato a pagare i tributi e i pesi annui dell'immobile ricevuto in anticresi.
Egli ha l'obbligo di conservare, amministrare e coltivare il fondo da buon padre di famiglia. Le spese relative devono essere prelevate dai frutti.
Il creditore, se vuole liberarsi da tali obblighi, può, in ogni tempo, restituire l'immobile al debitore, purchè non abbia rinunziato a tale facoltà.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1961