Art. 1957 · Scadenza dell'obbligazione principale.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XXIISez. V

Art. 1957

2078 / 3261

Scadenza dell'obbligazione principale.

In vigore dal 19 apr 1942
Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purchè il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate. La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale. In questo caso però l'istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi. L'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore.
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