CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XXII›Sez. III
Art. 1953
2074 / 3261Rilievo del fideiussore.
In vigore dal 19 apr 1942
Il fideiussore, anche prima di aver pagato, può agire contro il debitore perché questi gli procuri la liberazione o, in mancanza, presti le garanzie necessarie per assicurargli il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso, nei casi seguenti:
1) quando è convenuto in giudizio per il pagamento;
2) quando il debitore è divenuto insolvente;
3) quando il debitore si è obbligato di liberarlo dalla fideiussione entro un tempo determinato;
4) quando il debito è divenuto esigibile per la scadenza del termine;
5) quando sono decorsi cinque anni, e l'obbligazione principale non ha un termine, purchè essa non sia di tal natura da non potersi estinguere prima di un tempo determinato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1953