Art. 1949 · Surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore.
CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XXII›Sez. III

Art. 1949

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Surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore.

In vigore dal 19 apr 1942
Il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1949