CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XXII›Sez. II
Art. 1947
2068 / 3261Beneficio della divisione.
In vigore dal 19 apr 1942
Se è stato stipulato il beneficio della divisione, ogni fideiussore che sia convenuto per il pagamento dell'intero debito può esigere che il creditore riduca l'azione alla parte da lui dovuta.
Se alcuno dei fideiussori era insolvente al tempo in cui un altro ha fatto valere il beneficio della divisione, questi è obbligato per tale insolvenza in proporzione della sua quota, ma non risponde delle insolvenze sopravvenute.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1947