CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XXII›Sez. I
Art. 1943
2064 / 3261Obbligazione di prestare fideiussione.
In vigore dal 19 apr 1942
Il debitore obbligato a dare un fideiussore deve presentare persona capace, che possieda beni sufficienti a garantire l'obbligazione e che abbia o elegga domicilio nella giurisdizione della corte di appello in cui la fideiussione si deve prestare.
Quando il fideiussore è divenuto insolvente, deve esserne dato un altro, tranne che la fideiussione sia stata prestata dalla persona voluta dal creditore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1943