Art. 193 · Separazione giudiziale dei beni.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VICapo VISez. III

Art. 193

237 / 3261

Separazione giudiziale dei beni.

In vigore dal 20 set 1975
La separazione giudiziale dei beni può essere pronunziata in caso di interdizione o di inabilitazione di uno dei coniugi o di cattiva amministrazione della comunione. Può altresì essere pronunziata quando il disordine degli affari di uno dei coniugi o la condotta da questi tenuta nell'amministrazione dei beni mette in pericolo gli interessi dell'altro o della comunione o della famiglia, oppure quando uno dei coniugi non contribuisce ai bisogni di questa in misura proporzionale alle proprie sostanze e capacità di lavoro. La separazione può essere chiesta da uno dei coniugi o dal suo legale rappresentante. La sentenza che pronunzia la separazione retroagisce al giorno in cui è stata proposta la domanda ed ha lo effetto di instaurare il regime di separazione dei beni regolato nella sezione V del presente capo, salvi i diritti dei terzi. La sentenza è annotata a margine dell'atto di matrimonio e sull'originale delle convenzioni matrimoniali.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-193