CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XX›Sez. IV
Art. 1928
2049 / 3261Prova.
In vigore dal 19 apr 1942
I contratti generali di riassicurazione relativi a una serie di rapporti assicurativi devono essere provati per iscritto.
I rapporti di riassicurazione in esecuzione dei contratti generali e i contratti di riassicurazione per singoli rischi possono essere provati secondo le regole generali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1928