Art. 1923 · Diritti dei creditori e degli eredi.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XXSez. III

Art. 1923

2044 / 3261

Diritti dei creditori e degli eredi.

In vigore dal 19 apr 1942
Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni.
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