CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XX›Sez. III
Art. 1919
2040 / 3261Assicurazione sulla vita propria o di un terzo.
In vigore dal 19 apr 1942
L'assicurazione può essere stipulata sulla vita propria o su quella di un terzo.
L'assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo non è valida se questi o il suo legale rappresentante non dà il consenso alla conclusione del contratto. Il consenso deve essere provato per iscritto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1919