Art. 1919 · Assicurazione sulla vita propria o di un terzo.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XXSez. III

Art. 1919

2040 / 3261

Assicurazione sulla vita propria o di un terzo.

In vigore dal 19 apr 1942
L'assicurazione può essere stipulata sulla vita propria o su quella di un terzo. L'assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo non è valida se questi o il suo legale rappresentante non dà il consenso alla conclusione del contratto. Il consenso deve essere provato per iscritto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1919