CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XX›Sez. II
Art. 1913
2034 / 3261Avviso all'assicuratore in caso di sinistro.
In vigore dal 19 apr 1942
L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto intervengono entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1913