CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XX›Sez. II
Art. 1911
2032 / 3261Coassicurazione.
In vigore dal 19 apr 1942
Qualora la medesima assicurazione o l'assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra più assicuratori per quota determinate, ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1911