CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo VI›Sez. III
Art. 190
234 / 3261Responsabilità sussidiaria dei beni personali.
In vigore dal 20 set 1975
I creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-190