Art. 190 · Responsabilità sussidiaria dei beni personali.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VICapo VISez. III

Art. 190

234 / 3261

Responsabilità sussidiaria dei beni personali.

In vigore dal 20 set 1975
I creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-190