CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XX›Sez. I
Art. 1890
2011 / 3261Assicurazione in nome altrui.
In vigore dal 19 apr 1942
Se il contraente stipula l'assicurazione in nome altrui senza averne il potere, l'interessato può ratificare il contratto anche dopo la scadenza o il verificarsi del sinistro.
Il contraente è tenuto personalmente ad osservare gli obblighi derivanti dal contratto fino al momento in cui l'assicuratore ha avuto notizia della ratifica o del rifiuto di questa.
Egli deve all'assicuratore i premi del periodo in corso nel momento in cui l'assicuratore ha avuto notizia del rifiuto della ratifica.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1890