Art. 1867 · Riscatto forzoso.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XVIII

Art. 1867

1988 / 3261

Riscatto forzoso.

In vigore dal 19 apr 1942
Il debitore di una rendita perpetua può essere costretto al riscatto: 1) se è in mora nel pagamento di due annualità di rendita; 2) se non ha dato al creditore le garanzie promesse, o se, venendo a mancare quelle già date, non ne sostituisce altre di uguale sicurezza; 3) se, per effetto di alienazione o di divisione, il fondo su cui è garantita la rendita è diviso fra più di tre persone.
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