Art. 1865 · Diritto di riscatto della rendita perpetua.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XVIII

Art. 1865

1986 / 3261

Diritto di riscatto della rendita perpetua.

In vigore dal 19 apr 1942
La rendita perpetua è redimibile a volontà del debitore, nonostante qualunque convenzione contraria. Le parti possono tuttavia convenire che il riscatto non possa eseguirsi durante la vita del beneficiario o prima di un certo termine, il quale non può eccedere i dieci anni nella rendita semplice e i trenta anni nella rendita fondiaria. Può anche stipularsi che il debitore non esegua il riscatto senza averne dato preavviso al beneficiario. Il termine di preavviso non può eccedere l'anno. Se sono convenuti termini più lunghi, essi si riducono nei limiti sopra stabiliti.
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