CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XVII›Sez. V
Art. 1852
1973 / 3261Disposizione da parte del correntista.
In vigore dal 19 apr 1942
Qualora il deposito, l'apertura di credito o altre operazioni bancarie siano regolate in conto corrente, il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salva l'osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1852