Art. 1852 · Disposizione da parte del correntista.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XVIISez. V

Art. 1852

1973 / 3261

Disposizione da parte del correntista.

In vigore dal 19 apr 1942
Qualora il deposito, l'apertura di credito o altre operazioni bancarie siano regolate in conto corrente, il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salva l'osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1852