CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XVII›Sez. IV
Art. 1851
1972 / 3261Pegno irregolare a garanzia di anticipazione.
In vigore dal 19 apr 1942
Se, a garanzia di uno o più crediti, sono vincolati depositi di danaro, merci o titoli che non siano stati individuati o per i quali sia stata conferita alla banca la facoltà di disporre, la banca deve restituire solo la somma o la parte delle merci o dei titoli che eccedono l'ammontare dei crediti garantiti. L'eccedenza è determinata in relazione al valore delle merci o dei titoli al tempo della scadenza dei crediti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1851