CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XVII›Sez. III
Art. 1844
1965 / 3261Garanzia.
In vigore dal 19 apr 1942
Se per l'apertura di credito è data una garanzia reale o personale, questa non si estingue prima della fine del rapporto per il solo fatto che l'accreditato cessa di essere debitore della banca.
Se la garanzia diviene insufficiente, la banca può chiedere un supplemento di garanzia o la sostituzione del garante. Se l'accreditato non ottempera alla richiesta, la banca può ridurre il credito proporzionalmente al diminuito valore della garanzia o recedere dal contratto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1844