CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XVII›Sez. II
Art. 1840
1961 / 3261Apertura della cassetta.
In vigore dal 19 apr 1942
Se la cassetta è intestata a più persone, l'apertura di essa è consentita singolarmente a ciascuno degli intestatari, salvo diversa pattuizione.
In caso di morte dell'intestatario o di uno degli intestatari, la banca che ne abbia ricevuto comunicazione non può consentire l'apertura della cassetta se non con l'accordo di tutti gli aventi diritto o secondo le modalità stabilite dall'autorità giudiziaria.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1840