CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XVII›Sez. I
Art. 1836
1957 / 3261Legittimazione del possessore.
In vigore dal 19 apr 1942
Se il libretto di deposito è pagabile al portatore, la banca che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore è liberata, anche se questi non è il depositante.
La stessa disposizione si applica nel caso in cui il libretto di deposito pagabile al portatore sia intestato al nome di una determinata persona o in altro modo contrassegnato.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1836