Art. 1836 · Legittimazione del possessore.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XVIISez. I

Art. 1836

1957 / 3261

Legittimazione del possessore.

In vigore dal 19 apr 1942
Se il libretto di deposito è pagabile al portatore, la banca che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore è liberata, anche se questi non è il depositante. La stessa disposizione si applica nel caso in cui il libretto di deposito pagabile al portatore sia intestato al nome di una determinata persona o in altro modo contrassegnato. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
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