CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XVII›Sez. I
Art. 1834
1955 / 3261Depositi di danaro.
In vigore dal 19 apr 1942
Nei depositi di una somma di danaro presso una banca, questa ne acquista la proprietà ed è obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria, alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante, con l'osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi.
Salvo patto contrario, i versamenti e i prelevamenti si eseguono alla sede della banca presso la quale si è costituito il rapporto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1834