CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo VI›Sez. III
Art. 183
227 / 3261Esclusione dall'amministrazione.
In vigore dal 20 set 1975
Se uno dei coniugi è minore o non può amministrare ovvero se ha male amministrato, l'altro coniuge può chiedere al giudice di escluderlo dall'amministrazione.
Il coniuge privato dell'amministrazione può chiedere al giudice di esservi reintegrato, se sono venuti meno i motivi che hanno determinato l'esclusione.
La esclusione opera di diritto riguardo al coniuge interdetto e permane sino a quando non sia cessato lo stato di interdizione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-183