CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XVI
Art. 1829
1950 / 3261Crediti verso terzi.
In vigore dal 19 apr 1942
Se non risulta una diversa volontà delle parti, l'inclusione nel conto di un credito verso un terzo si presume fatta con la clausola «salvo incasso». In tal caso, se il credito non è soddisfatto, il ricevente ha la scelta di agire per la riscossione o di eliminare la partita dal conto reintegrando nelle sue ragioni colui che ha fatto la rimessa. Può eliminare la partita dal conto anche dopo avere infruttuosamente esercitato le azioni contro il debitore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1829