CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XV
Art. 1822
1943 / 3261Promessa di mutuo.
In vigore dal 19 apr 1942
Chi ha promesso di dare a mutuo può rifiutare l'adempimento della sua obbligazione, se le condizioni patrimoniali dell'altro contraente sono divenute tali da rendere notevolmente difficile la restituzione, e non gli sono offerte idonee garanzie.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1822