CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XV
Art. 1819
1940 / 3261Restituzione rateale.
In vigore dal 19 apr 1942
Se è stata convenuta la restituzione rateale delle cose mutuate e il mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento anche di una sola rata, il mutuante può chiedere, secondo le circostanze, l'immediata restituzione dell'intero.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1819